PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo).

      1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento».

      2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Svolgimento dell'attività parlamentare).

      1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni

 

Pag. 5

assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento del mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due Camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 4 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

      3. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
      4. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilite dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse».

Art. 3.
(Disciplina pensionistica).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora

 

Pag. 6

collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro.
      2. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purché gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.
      3. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possano far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente
 

Pag. 7

all'esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'indennità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.
      4. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.
      5. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della Camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore».

      2. La disciplina di cui all'articolo 6-bis della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.